IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Considerato: che nei confronti di Sotiri Edmond, nato in Albania il 16 ottobre 1974, detenuto per questa causa nella casa circondariale di Sollicciano, e' stata emessa il 4 dicembre 1997, a norma dell'art. 444 c.p.p., sentenza di applicazione della pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione, oltre la multa, in ordine al reato di cui all'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, con la circostanza attenuante del fatto di lieve entita', di cui comma 5 dello stesso art. 73; che al Sotiri Edmond furono sequestrate, in occasione dell'arresto, L. 2.520.000 in contanti; che tale somma proviene con ogni verosimiglianza dall'attivita' di spaccio di eroina, poiche' il Sotiri, nei frangenti immediatamente precedenti l'arresto, fu osservato dai Carabinieri mentre, ricevute alcune banconote da tale Sboui Ahmed (a sua volta rinviato a giudizio in ordine al reato di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990), si chinava per raccogliere qualcosa, in luogo ove vennero trovate subito dopo dai militari cinque confezioni di eroina, pari a 3,9 grammi lordi; che la provenienza della somma (e del telefono cellulare sequestrato nelle stesse circostanze) dall'attivita' di spaccio (e in buona parte dalla transazione illecita con lo Sboui, interrotta dall'intervento dei Carabinieri) e' confermata dallo stato di disoccupazione, dichiarato dallo stesso imputato, e dalla totale mancanza di indicazioni circa una diversa provenienza; che non si verte in caso di confisca obbligatoria, trattandosi, come costantemente ritenuto dalla Corte di cassazione, non di prezzo ma di profitto del reato di cui si tratta; che l'art. 445 c.p.p., in caso di applicazione della pena su richiesta, consente la confisca solo nei casi di cui all'art. 240, comma 2 c.p. (confisca obbligatoria); che poi l'art. 12-sexies del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, articolo introdotto dall'art. 2 del d.-l. 20 giugno 1994, n. 399, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 501, non prevede - in caso di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. - la confisca dei valori dei quali l'imputato non puo' giustificare la provenienza, allorche' ricorra per il reato di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 la circostanza attenuante del comma 50 dello stesso art. 73, riconosciuta nel caso di specie; che per tali disposti (in sostanza, perche', in conseguenza del patteggiamento, pecunia non olet) - piuttosto che per la mancanza di prova in ordine alla riferibilita' della somma allo spaccio, cosa che appare logicamente desumibile dal contesto probatorio citato, si dovrebbe disporre la restituzione di tale somma, per quanto proveniente dallo spaccio di eroina; che simile conseguenza appare in contrasto anzitutto con il principio (art. 27, comma terzo, Cost.) secondo cui il trattamento sanzionatorio deve tendere alla rieducazione del soggetto al quale viene applicato; che infatti lo spacciatore e' incoraggiato a proseguire l'attivita' illecita, qualora per effetto della sentenza di applicazione della pena gli siano restituiti i profitti dello spaccio; che cio' sembra contrastare poi con il principio di ragionevolezza, immanente al disposto dell'art. 3 della Costituzione; che appare infatti irragionevole, e contraria al comune sentire e alla morale, la definitiva acquisizione dei profitti illeciti, tanto piu' laddove provenienti da un'attivita' cosi' dannosa per la societa' come lo spaccio dell'eroina; che non sembra potersi rinvenire un'adeguata giustificazione al diverso trattamento del profitto dello spaccio, a norma dell'art. 12-sexsies cit., nei casi in cui non ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma V, cit.; che infatti l'attivita' di piccolo spaccio, o di spaccio da strada, realizzata dal pusher, costituisce anello essenziale della catena illecita in forza della quale la droga perviene al consumatore, ed e' realizzata spesso in forma continuativa o addirittura in forma associata (cfr. art. 74, comma VI, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990: previsione, questa, che conferma la pericolosita' dell'attivita' in questione); che la diversita' di trattamento, rispetto al caso della sentenza di condanna per il reato ugualmente attenuato ex art. 73, V comma, cit., non sembra trovare giustificazione nell'esigenza di incentivare il ricorso al procedimento speciale di cui all'art. 444 c.p.p., poiche' stimoli bastevoli a patteggiare appaiono la riduzione della pena principale fino a 1/3, l'esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, nonche' della revoca della sospensione condizionale precedentemente accordata (Cass., sez. un., 8 maggio 1996, De Leo, nonche' 26 febbraio 1997, Bahrouni), ed ancora l'estinzione del delitto ex art. 445, comma 2, c.p.p. per decorso del quinquennio senza ricadute, la definitiva acquisizione dei profitti illeciti apparendo premio troppo spregiudicato in rapporto alle esigenze di mera economia processuale; che tale diversita' di trattamento non sembra infine trovare giustificazione nel rilievo secondo cui la sentenza resa a norma dell'art. 444 c.p.p. non contiene un accertamento completo e con plena cognitio sulla sussistenza del fatto-reato e sulla sua effettiva riferibilita' a un determinato soggetto (Cass., sez. un. 8 maggio 1996 e 26 febbraio 1997, ora cit.); che infatti tale accertamento incompleto e' tuttavia ovviamente compatibile con l'applicazione della pena detentiva, e con la sua effettiva esecuzione, ed e' equiparato ad una sentenza di condanna, ove non diversamente disposto, cosi' da risultare a maggior ragione compatibile con la meno afflittiva confisca dei valori costituenti profitto del reato (l'incompletezza dell'accertamento dovendo peraltro misurarsi, nel caso di specie, con la sorpresa in flagranza, e la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza compiuta in due gradi di giurisdizione cautelare nonche', in generale, con il richiamo operato dall'art. 444, comma 2 c.p.p. al disposto dell'art. 129 c.p.p.); che per tutto quanto fin qui considerato la questione di legittimita' costituzionale sopra enunciata appare non manifestamente infondata; che la questione e' rilevante in causa, poiche' in questa sede, ovvero in quella esecutiva (art. 676 c.p.p.), deve farsi applicazione delle norme denunciate, per decidere sulla confisca, ovvero sulla restituzione, delle somme in sequestro;